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Portabici posteriore auto: obbligo di collaudo ( sospesa dal consiglio di stato)


gerpas » 8 mesi fa
leggetevi questo articolo perchè trattasi della classica sceneggiata all'italiana ,nessun paese europeo ha questo obbligo e da noi pur di mettere il solito balzello se lo inventano

http://www.servicelombardini.it/portabici-posteriore-auto/#:~:text=Non è prevista nessun collaudo,prevista dal Codice della Strada.


gerpas » 8 mesi fa
AGGIORNAMENTO NORMATIVA
Barbiano, 19 Gennaio 2024
OGGETTO:
Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette,
applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1.
Circolare 25981 del 6 settembre 2023
Gentile Cliente,
con ordinanza odierna, il CONSIGLIO DI STATO, al quale ci eravamo rivolti al fine di contestare la legittimità
della circolare 25981 del 6 settembre 2023, che imponeva, pena pesanti sanzioni, il collaudo presso la
Motorizzazione Civile dei portabici da gancio traino HA ACCOLTO la richiesta di sospensiva cautelare della
circolare in oggetto.
Di conseguenza le indicazioni in essa contenute sono da considerarsi “Tamquam non esset”, cioè come
non esistessero, ripristinando al momento lo stato precedente il 6 settembre 2023, che prevede la libera
installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di
traino a sfera sui veicoli di categoria M1.
Vi informeremo sugli sviluppi successivi legati al percorso di definitivo giudizio nel merito, a seguito del
provvedimento cautelare accolto.
Cordiali Saluti
Dr. Luigi Pini

gerpas » 1 mese fa
Circolare portabici: non è più in vigore!
di Marco Toniolo (da mtb-mag)
30/08/2024 News 32
Qualche giorno fa il TAR del Lazio aveva respinto il ricorso che sospendeva la famigerata “circolare portabici” del Ministero dei trasporti. Ci ha contattati l’avvocato di CO.RA spa, una delle aziende che si erano mosse legalmente per il ricorso, rispondendo all’appello di fare chiarezza su quanto sta accadendo. Ecco cosa ci ha scritto.

Sono il legal counsel e responsabile degli aspetti giuridici/legali di CO.RA.spa, capofila degli appellanti TAR per l’annullamento della circolare MIT settembre 2023. La pregerei se le fosse possibile fare maggiore chiarezza, in quanto nell’articolo da voi pubblicato dichiarate e si percepisce oltre ogni ragionevole dubbio, che sia ritornata attiva la “famigerata circolare” e la cosa non è assolutamente corretta! Le illustro come in realtà sia l’attuale situazione: Effettivamente il Tar Lazio con la sentenza n.15995 depositata il 27 agosto 2024, ha respinto il nostro ricorso.



La sentenza toglie efficacia all’ordinanza cautelare n. 196 del 19 gennaio 2024 del Consiglio di Stato che sospendeva la circolare, ed è potenzialmente idonea a farla tornare in vigore.

Uso il condizionale perchè il provvedimento 19 gennaio 2024 del direttore generale Pasquale D’Anzi, ha sospeso le circolari impugnate per effetto della precedente sentenza del CDS, ed il provvedimento di sospensione è un atto amministrativo di natura cautelare, che deve espressamente essere rimosso dal suo autore (il direttore generale D’Anzi in quanto responsabile del procedimento amministrativo) sulla base della sentenza, ma non per effetto della sentenza ( in altre parole la sentenza da sola non fa rivivere il provvedimento sospeso).

La sentenza, se vuole il nostro parere, è motivata in modo puntiglioso ma non è condivisibile, sia con riferimento alla violazione delle libertà eurounionali lese (circolazione, stabilimento e prestazione di servizi), tutte contestualmente censurate, al di là degli incongrui rilievi fatti dal giudice, sia con riferimento alla distinzione tra libertà di circolazione da un lato e di stabilimento e prestazione dei servizi dall’altro, per cui la prima libertà sarebbe tutelabile soltanto dalla persone fisiche e non dalle persone giuridiche e la seconda anche da loro, ma nel ricorso non sarebbe stata indicata come violata.

Peccato che nella rubrica del motivo sono indicati proprio gli artt. 49 e 56 del trattato che riguardano esattamente la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi.


Tralascio ulteriori considerazioni tecniche, ma senz’altro balza agli occhi il fatto che il regolamento Unece 26 emanato da un organismo internazionale ( Onu), secondo la tesi del giudice sarebbe stato limitato nella sua applicazione dal regolamento dell’unione europea e per questo si sarebbe prodotta una modifica dell’art. 78 del codice della strada che non esenterebbe più le entità tecniche indipendenti, installate successivamente alla omologazione del veicolo, dalla omologazione sicché la circolare sarebbe interpretativa e non normativa, nonostante con il decreto del 06 luglio 2023 il Mit si era visto costretto ad emanare un regolamento di natura normativa, delegato appositamente dalla legge n.2 del 2019, potere prevedere l’omologazione delle stesse strutture sui veicoli M3 ed M2.

Non può però essere tralasciata soprattutto a fini morali e di indirizzo di tutela ambientale, l’irragionevole motivazione che cito tal quale: “Detti dispositivi, infatti, non risultano funzionali al trasporto di mezzi strettamente necessari a garantire la libertà di movimento, in quanto gli sci e le biciclette non costituiscono mezzi di circolazione indispensabili per la generalità dei cittadini, né svolgono una funzione ausiliatrice della deambulazione per determinate categorie di soggetti affetti da specifiche patologie motorie – profilo questo, che peraltro neppure è stato invocato dalle società ricorrenti e, comunque, del pari strettamente inerente alla sfera giuridica delle persone fisiche”.

Non credo occorra commentare o aggiungere altro.
Resto a sua disposizione se avesse necessità di chiarimenti anticipandole che se la circolare dovesse essere riattivata, richiederemmo in appello al CDS, la non soluzione di continuità della sospensiva che attualmente ancora persiste.

Dr.Luigi Pini

Moderatore: fabioman, gerpas