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ringraziamenti

nel mio perenne navigare nel mare magnum internettiamo alla ricerca di news sui miei interessi, ho trovato questa nota, piuttosto interessante:

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In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orienta- te verso l’esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.

Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l’applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocarovan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive appositamente previsti dalla normativa.

àˆ abrogata la circolare D.G. n. 201/85(5) ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione.


in parole povere............ I PORTABICI POSTERIORI SONO VIETATI DALLA LEGGE.

mimmogingko » 18 anni fa

In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orienta- te verso l’esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.

Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l’applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocarovan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive appositamente previsti dalla normativa.

àˆ abrogata la circolare D.G. n. 201/85(5) ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione.


in parole povere............ I PORTABICI POSTERIORI SONO VIETATI DALLA LEGGE.

"iguanasapiens"

io ho capito il contrario: SONO ammessi

Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile

amaiorani » 18 anni fa

In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orienta- te verso l’esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.

Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l’applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocarovan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive appositamente previsti dalla normativa.

àˆ abrogata la circolare D.G. n. 201/85(5) ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione.


in parole povere............ I PORTABICI POSTERIORI SONO VIETATI DALLA LEGGE.

"iguanasapiens"

C'ha ragione Mimmo!
Leggi bene c'è scritto CICLOMOTORI, MOTOCICLI ed ALTRI OGGETTI (intendendo accessori degli stessi) e non biciclette.

La cosa opinabile sono le responsabilità  del conducente sulla corretta installazione e sistemazione delle bici (vero che dice per la sistemazione di evitare coperture e sporgenze) ma l'installazione corretta (parlo di normativa n'do sta scritta?)

In effetti se ne parla di tale necessità :
........Considerata, sia la vastità  del fenomeno che i numerosi quesiti pervenuti da parte di Uffici provinciali, Associazioni ed Organi di controllo della circolazione stradale, è ne- cessario procedere alla emanazione di disposizioni in materia, al fine di aggiornare le pro- cedure da seguire per la installazione delle strutture in esame........

Secondo me, il paragrafo qui sopra ci libera da qualsiasi dubbio in quanto esplicita chiaramente la mancanza di normativa per i portabici ancorchè ovviamente correttamente caricati e muniti di segnale di ingombro!

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